Mercati di Roma: la nuova disciplina oraria comunale

Al via da ieri la nuova disciplina oraria delle attività commerciali su area pubblica nella Capitale voluta dal Comune.

È entrata in vigore a Roma ieri, venerdì 1 ottobre 2021, l’ordinanza comunale che prevede una nuova disciplina oraria per tutte le tipologie commerciali che esercitano su area pubblica. Il provvedimento è finalizzato a coordinare e riorganizzare le regole per diversi settori. Si favorisce così la ripresa economica post pandemia. Si garantisce inoltre agli operatori un più ampio margine orario per gestire la propria attività in armonia con il tessuto urbano e sociale circostante.

Il provvedimento

Mercati su sede propria

La nuova ordinanza dispone la revoca della n. 125/2020. Prende in considerazione anche gli operatori del commercio in forma itinerante. I mercati su sede propria coperti e su plateatico attrezzato in regime di autogestione e gestione ordinaria, nonché i mercati in gestione di terzi in regime di project financing possono restare aperti per la vendita al pubblico, nei giorni feriali, nell’arco compreso tra le ore 7 e le ore 23. Hanno poi facoltà di apertura fino alle 24 nelle giornate del venerdì e del sabato. È inoltre prevista la possibilità di aprire la domenica e nei giorni festivi infrasettimanali, tra le ore 7 e le ore 24.

Operatori di mercato

Ciascun operatore del mercato può determinare autonomamente il proprio orario di apertura e chiusura. Devono concordarlo con gli interlocutori interessati facendosi carico di eventuali maggiori costi di gestione, affinché  non gravino sul bilancio del mercato. Su specifica richiesta, potranno essere effettuate eventuali proroghe di orario soltanto in occasione di singoli eventi straordinari di natura temporanea.  I rivenditori esclusivi di fiori e piante che fanno parte dell’organico dei mercati devono seguire l’orario di apertura e chiusura stabilito per la struttura di appartenenza.

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Mercati su sede impropria

I mercati su sede impropria, dal lunedì al giovedì, possono restare aperti dalle ore 7 alle ore 14. Possono procrastinate la chiusura alle 15 nelle giornate di venerdì, sabato e domenica. Qualora ne faccia richiesta almeno un quarto degli operatori attivi nel mercato e a condizione che gli operatori stessi provvedano a proprie spese alle operazioni di pulizia e alla raccolta differenziata da conferire ad AMA o ad altri soggetti autorizzati, l’orario potrà essere esteso fino alle 20 nei  giorni feriali, sabato e prefestivi e fino alle 22 durante la domenica e i festivi. Al termine delle attività di vendita, gli operatori dovranno lasciare libero il posteggio dalle strutture utilizzate per la vendita e da merci, mezzi e cose.

Campo de’ Fiori

Quanto previsto dalla presente ordinanza non si applica al Mercato Regola I di Piazza Campo de’ Fiori per la cui disciplina si rinvia alle disposizioni stabilite con Ordinanza del Sindaco n. 2/2012. Nei mercati saltuari l’orario di esercizio resta stabilito dal Municipio competente, in virtù del Regolamento del Decentramento Amministrativo. Questi stabilisce in quali giornate festive si possano svolgere e le modalità per la richiesta. Deve essere sempre garantito il rilevamento delle presenze da parte della Polizia Locale di Roma Capitale e la pulizia dell’area ove si svolge il mercato. 

Commercio su area pubblica

Le attività di commercio su area pubblica nei posteggi isolati fuori mercato possono restare aperte dalle ore 7 alle ore 22. Hanno facoltà di apertura domenicale e festiva nell’arco dello stesso orario. Gli operatori che esercitano, a carattere esclusivo, attività di somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche hanno facoltà di esercitare l’attività di vendita nei giorni feriali, domenicali e festivi infrasettimanali dalle ore 7 fino alle ore 2 del giorno seguente.

Gli operatori stagionali autorizzati del settore alimentare hanno facoltà di esercitare l’attività di vendita nei giorni feriali, domenicali e festivi infrasettimanali dalle ore 7 fino alle ore 22.

Le attività di commercio su area pubblica nei posteggi a rotazione possono restare aperte dalle 7 alle ore 22. Hanno facoltà di apertura domenicale e festiva infrasettimanale nell’arco compreso tra le ore 7 e le ore 22. Il posteggio può essere occupato esclusivamente dall’operatore assegnatario del turno nel rispetto di quanto previsto dall’art. 38 della D.A.C. n.108/2020.

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Cambi di turno

Le istanze di cambi turno possono essere presentate con cadenza bimestrale o trimestrale, secondo il settore di riferimento, in coerenza e uniformità con la programmazione periodica. Il numero massimo di cambi turno che ciascun operatore può richiedere è pari a due a settimana, per un totale massimo di 18 ogni bimestre per le rotazioni del settore merci varie e 26 ogni trimestre per le rotazioni del settore alimentare.

Itineranti e altra casistica

Le attività di commercio su area pubblica in forma itinerante possono essere svolte nelle aree consentite dalla D.A.C. n. 108/2020 per un massimo di tredici ore dalle ore 7 alle ore 22 con facoltà di esercizio domenicale e festivo infrasettimanale nell’arco compreso tra le ore 7 e le ore 22. 

I rivenditori esclusivi di piante e fiori che operino nelle aree immediatamente adiacenti agli ingressi dei cimiteri garantiscono almeno gli orari di apertura e chiusura stabiliti per i cimiteri.

Per ogni altra tipologia di attività commerciale su area pubblica non rientrante tra quelle espressamente previste dalla presente ordinanza, si applica la disciplina oraria indicata per le attività di commercio su area pubblica nei posteggi isolati fuori mercato. Le attività di vendita all’interno delle fiere, feste tradizionali, manifestazioni ed eventi osservano l’orario stabilito nei provvedimenti di autorizzazione di ciascuna manifestazione.

Ulteriori precisazioni

In relazione alla tutela degli interessi pubblici coinvolti, l’Amministrazione può disporre specifiche limitazioni o prescrizioni con distinti provvedimenti e in presenza di particolari situazioni e/o esigenze, sentite le Associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale.

Dalle ore 22 alle ore 7 resta poi vietata la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche da parte di chiunque risulti, a vario titolo e in forme diverse, autorizzato e/o legittimato alla vendita al dettaglio, per asporto, nonché attraverso distributori automatici.

Il divieto si applica anche alla vendita effettuata presso attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Fonte: Comune di Roma.

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