Astoi, Aidit, Assoviaggi, Fto si rivolgono al governo: dopo la doppia infrazione dell’Ue all’Italia, è necessario difendere la posizione dell’Italia sui voucher per non condannare a morte migliaia di imprese.
Un eventuale ripensamento vorrebbe dire condannare a morte sicura migliaia di imprese, la perdita dell’occupazione per milioni di lavoratori e non garantire affatto i diritti dei consumatori che, una volta fallite le aziende, non avranno più né voucher né rimborsi.
Come noto, la Commissione Europea ha avviato una prima procedura di infrazione contro l’Italia e la Grecia per aver consentito alle compagnie di trasporto (vettori aerei, marittimi e terrestri) l’utilizzo dei voucher in luogo del rimborso e ne avvierà una seconda per i voucher emessi da tour operator e agenzie di viaggi per i pacchetti turistici . Questa seconda procedura interessa 10 stati membri – Repubblica Ceca, Cipro, Grecia, Francia, Croazia, Lituania, Polonia, Portogallo e Slovacchia – e non solo l’Italia. Questo testimonia che lo strumento dei voucher, come forma di rimborso, è stato identificato dai legislatori dei vari Paesi come miglior compromesso tra gli interessi in gioco.
Gli Stati coinvolti hanno due mesi di tempo per rispondere alla Commissione e identificare le soluzioni da adottare per risolvere le criticità identificate, in assenza delle quali la Commissione può procedere con un parere motivato, ovvero con una richiesta formale di adeguamento al diritto comunitario (Regolamento 261 del 2004, per quanto riguarda i vettori e Direttiva sui Pacchetti turistici e servizi turistici collegati, per quanto riguarda il comparto del turismo organizzato).
Si ricorda che la Commissione, lo scorso 13 maggio, aveva emanato una apposita raccomandazione a supporto degli Stati per rendere i voucher una misura di rimborso appetibile, flessibile e affidabile. Da tale raccomandazione sono scaturite delle ipotesi di modifica della norma italiana (art. 88 bis Dl Cura Italia), previste in alcuni emendamenti al Decreto Rilancio, tra cui l’introduzione dell’allungamento del periodo di validità da 12 a 18 mesi, il diritto al rimborso monetario in caso di mancato utilizzo, la cedibilità e la creazione di un fondo nazionale per rimborsare i voucher in caso di insolvenza o fallimento dell’operatore.
I Tour Operator e le agenzie di viaggio, peraltro, hanno già spontaneamente adottato forme di flessibilità dello strumento, allungando la sua validità a 18 mesi e rendendolo rimborsabile al termine del periodo ove non fruito. Quindi, gli operatori non hanno mai inteso negare alcun diritto ai viaggiatori e sono già pronti a rimborsare al termine del periodo di validità del voucher, ove il viaggiatore non fosse in grado di utilizzarlo.
A fine febbraio le Associazioni di categoria Aidit, Assoviaggi, ASTOI e Fto hanno lanciato al Ministro Franceschini un grido di allarme sullo stato di crisi del turismo organizzato e il MiBACT ha risposto introducendo i voucher come misura per dare una prima risposta ad una crisi finanziaria delle imprese senza precedenti.
Queste sono le motivazioni che hanno condotto l’Italia ed altri Paesi ad adottare questo strumento. Peraltro, le norme europee che disciplinano il diritto al rimborso sono state emanate dal legislatore comunitario facendo riferimento a fattispecie riferibili a scenari “ordinari” e non certo a situazioni dagli effetti dirompenti come il Covid-19.
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