Chianti, modificato il disciplinare sul residuo zuccherino

 


Chianti, nuovo limite zuccherino a partire dalla vendemmia 2019-20 per adeguarsi a normative Ue e gusti mercati stranieri.


Un cambio del disciplinare del Chianti Docg con la possibilità di adottare un nuovo limite zuccherino a partire dalla vendemmia 2019-20 che permetterà alle aziende di adeguarsi alle normative europee e produrre vini di alta qualità e allo stesso tempo in grado di venire maggiormente incontro ai gusti dei mercati stranieri, soprattutto statunitensi, sudamericani e orientali. La modifica al disciplinare è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 agosto 2019 e diventata quindi realtà in ambito nazionale.

La modifica, spiega una nota, interessa il residuo zuccherino massimo e arriva dopo un lungo lavoro di istruttoria che ha visto in prima fila il consorzio del Chianti come portavoce delle aziende toscane e della loro necessità di allinearsi alle normative europee. Un processo di riqualificazione e riposizionamento sui mercati internazionali che segue la tendenza manifestata già da altre denominazioni in Europa. “Dopo lungo lavoro che ci ha visti impegnati per tanto tempo, il ministero ha approvato la richiesta di modifica del disciplinare – sottolinea il presidente del Consorzio Vino Chianti, Giovanni Busi -.

Un processo di adeguamento alle normative europee che garantisce maggiore competitività e una maggiore capacità del vino Chianti docg di allinearsi ai gusti dei consumatori che inevitabilmente si modificano nel tempo. Ciò permetterà alle aziende interessate di poter presentare dei vini secchi, sempre di altissima qualità ma più graditi al palato dai mercati prevalentemente orientali e americani. Ci aspettiamo dunque un aumento delle vendite su mercati esteri”. Dal punto di vista tecnico, l’allineamento del valore del residuo massimo zuccherino ai parametri comunitari previsti per i vini secchi consentirà di avere un parametro massimo pari a 4 g/l, oppure entro 9 g/l purché il tenore di acidità totale, espresso in grammi di acido tartarico per litro, non sia inferiore di oltre 2 grammi al tenore di zucchero residuo.

Fonte: ANSA

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